Spese d'affitto

Presentando la dichiarazione 730/REDDITI è possibile detrarre le spese d’affitto sostenute esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale. La normativa prevede cinque diverse casistiche di detrazione che variano in funzione dei soggetti che la richiedono e in particolare a seconda del reddito percepito durante l’anno. Inoltre, se il contratto di locazione è intestato a più soggetti, ciascuno di essi può beneficiare della detrazione “pro quota” (cioè in base alla quota del contratto intestata), facendo riferimento al proprio reddito complessivo.

DETRAZIONE IN CASO DI CONTRATTI IN LIBERO MERCATO

La prima casistica è quella della detrazione d’imposta per gli inquilini a basso reddito. Ai contribuenti, infatti, titolari di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, spetta una detrazione pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.


Se il reddito complessivo supera quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Il beneficio può essere fruito anche se il contratto è stato stipulato e automaticamente prorogato prima dell’entrata in vigore della Legge 431/1998, visto che in base all’art. 2, comma 6, si intende rinnovato ai sensi della stessa Legge. Analogamente, la detrazione può essere fruita anche se nel contratto di locazione non è menzionato il riferimento alla Legge.


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